Art. 5.
(Modifiche al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

      1. All'articolo 215 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è abrogato;

          b) al comma 2, le parole: «20 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni»;

          c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'abuso del potere di cancellazione è fonte di responsabilità ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».

 

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